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Febbraio 2024 - Anno XVII - Numero 1 - Venerdì 19 Aprile 2024
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Class Action: strumento valido solo in teoria

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 Il 1° gennaio 2010 è entrato in vigore nel nostro paese l’istituto della class action, l’azione collettiva, finalizzato ad ottenere un risarcimento o una soluzione di diritto a vantaggio di tutti i membri di una classe danneggiata a causa delle pratiche commerciali scorrette esercitate dalle aziende a partire dal 16 agosto 2009. Nato negli Stati Uniti quale strumento per dare concretezza alla tutela dei consumatori, dopo essere stato oggetto di numerosi rinvii in Italia, ha ottenuto la tanto attesa introduzione nel Codice del consumo con il nuovo articolo 140 bis. Fortemente voluta per fungere da rimedio contro le pratiche scorrette o le inadempienze contrattuali delle imprese che prima della sua introduzione costringevano il consumatore pregiudicato a rinunciare ad agire per ottenere la tutela del relativo diritto a causa delle onerose spese legali che avrebbe dovuto affrontare. Rinuncia maggiormente forzata laddove l’oggetto del contendere risultava di modesto valore. La class action ha l’obiettivo di abbattere questo limite proprio attraverso il contributo della collettività. La peculiarità di un’azione collettiva è, difatti, costituita dalla possibilità di agire anche quando il danno ha un importo di valore basso attraverso l’adesione di più consumatori che hanno subito l’identico pregiudizio. La possibilità di promuovere una class action è infatti riservata agli acquirenti che possono agire a nome proprio o tramite la rappresentanza di una associazione di consumatori. Questo strumento non impedisce la richiesta di risarcimento presentata dal singolo ma rende incompatibile la possibilità per quest’ultimo di poter aderire ad una class action già promossa. L’azione collettiva non è limitata al settore privato ma può essere esercitata anche in quello pubblico. La differenza tra le due consiste nel risultato che vede nella seconda il ripristino del servizio mentre è esclusa la possibilità di ottenere un risarcimento. Un valido istituto per tutelare i consumatori. Per il momento solo sulla carta. Dai risultati che emergono alla luce del primo bilancio non risulta possibile trovare punti di contatto con l’esperienza americana. Le aspettative nei confronti di uno strumento a lungo collaudato oltre oceano non sono state, attualmente, rispettate. Un esempio fra tutti risulta la sentenza che ha ritenuto inammissibile l’azione promossa a favore dei fumatori avente ad oggetto le conseguenze dannose dovute al tabacco e alla presenza di sostanze additive idonee a crearne dipendenza. Sono stati, infatti, esclusi i presupposti per un risarcimento in considerazione della piena consapevolezza del fumatore in merito ai rischi legati al consumo di sigarette ed è stata negata la dipendenza degli additivi. Contrariamente a questo risultato negli Stati Uniti il risarcimento ottenuto attraverso l’azione di classe promossa alla fine degli anni ’90, proprio per i danni provocati dal fumo contro le multinazionali del tabacco, è stato milionario. La class action italiana risulta causa di malcontento anche per un ulteriore elemento che la differenzia dalla primogenita americana, quello legato alla mancanza della possibilità di ottenere un risarcimento per danni morali. Senza contare che non risulta possibile promuovere un’azione collettiva per tutti quei consumatori danneggiati da Cirio e Parmalat poiché antecedenti alla data spartiacque a partire dalla quale può essere promossa una class action.Ad oggi l’unica azione di gruppo nazionale che è stata ritenuta ammissibile risulta quella esercitata contro la società Voden Medical per la produzione di kit fai da te volti a misurare l’influenza ma il cui risultato è stato solo apparente poiché le spese legali affrontate sono state eccessive rispetto al risarcimento ottenuto. Uno strumento che nasce per tutelare i consumatori ma che nella applicazione pratica sconta la sua inefficacia: dopo un anno di bilancio negativo risulta quanto mai necessaria una modifica della normativa che si auspica sia presentata e approvata tempestivamente.

 

www.toscanaconsumatori.it




News letta: 1271 volte.
    Maria Rosa Boscaglia - newcitizenpress.com - 04/05/2011


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