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Febbraio 2024 - Anno XVII - Numero 1 - Venerdì 19 Aprile 2024
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L’INSULTO SUL LUOGO DI LAVORO

Si rischia una condanna per ingiuria

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D’ora in poi attenzione agli insulti sul luogo di lavoro. Si rischia una condanna per il reato di ingiuria di cui all’art. 594 del codice penale, che recita: “chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.”.

Nella fattispecie, i giudici della Cassazione (sent. 37380 del 17/10/2011) hanno annullato con rinvio la sentenza d’appello che aveva assolto il Preside di una scuola, reo di aver apostrofato un collega con l’espressione “lei dice solo str…”, per insussistenza del reato. Dovrà quindi essere celebrato un nuovo processo a suo carico. Secondo i giudici di legittimità, “ dei beni che costituiscono l'oggetto giuridico del reato in discussione, l'onore attiene alle qualità che concorrono a determinare il valore di un individuo, mentre il decoro concerne il rispetto o il riguardo di cui ciascun essere umano è comunque degno; il giudizio sulla lesione effettiva di detti beni non può pertanto prescindere dal considerare se, rispetto all'ambiente nel quale una determinata espressione è proferita, la stessa si limiti alla pur aspra critica di un'opinione non condivisa ovvero trasmodi nello squalificare la persona destinataria rispetto ai profili appena indicati.”

L’episodio si era verificato durante una riunione di lavoro e la frase era stata pronunciata proprio in questa circostanza e da un superiore, elementi, questi, che, secondo la Cassazione, avrebbero dovuto essere presi in considerazione dai giudici di merito. Essi sono infatti “sicuramente rilevanti nel definire l'incidenza lesiva della condotta”; la loro portata “doveva pertanto essere esaminata ai fini di un compiuto giudizio sull'esistenza o meno di un pregiudizio per l'onore e il decoro della parte offesa nel proprio ambiente lavorativo ed umano”. Foto da Google.it




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    Fabio Giudice - newcitizenpress.com - 21/11/2011


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