INTERNET. Se il « padre » di un software vende il suo programma ad un soggetto e quest’ultimo a sua volta lo rivende, non viene commesso alcun reato. Tutto cambia se l’oggetto dello scambio sono le licenze. In questo caso i creatori di programmi possono opporsi alla rivendita delle loro licenze “usate” che consentono di scaricare di nuovo i software su Internet. Parla così la Corte Suprema federale tedesca chiamata a pronunciarsi sul contenzioso tra le aziende Oracle ed UsedSoft. La Oracle sviluppa e distribuisce programmi informatici (software), tramite scaricamento (download) su internet e stipula contratti di “licenza” con i suoi clienti. In base al contratto il cliente acquisisce il diritto di utilizzazione a durata indeterminata, non cedibile e riservato ad uso professionale interno. La UsedSoft è un’impresa tedesca che commercializza licenze riacquistate da clienti della Oracle. I clienti della UsedSoft che non sono ancora in possesso del software lo scaricano direttamente, dopo avere acquisito una licenza “usata”, dal sito internet della Oracle. Secondo Oracle, i clienti della UsedSoft non hanno diritto di vendere i programmi neppure una volta acquistati. Tesi, rigettata in tronco dal Tribunale Federale tedesco. Una volta venduto il programma il primo proprietario, secondo i giudici, perde ogni diritto sull’opera e la possibilità di invocare il suo diritto di sfruttamento esclusivo per opporsi alla rivendita del programma stesso. La regola, secondo i togati tedeschi vale sia se il programma è venduto su Cd Rom o altro supporto materiale sia tramite download su internet. Mentre la rivendita della copia scaricata da parte del primo acquirente ricade nella sfera del diritto di distribuzione e può essere effettuata senza l’accordo del fornitore, ribadisce la Corte, la cessione della licenza di utilizzazione, indipendentemente dalla copia scaricata, che consente la riproduzione di una nuova copia del programma mediante scaricamento via internet, sfugge invece alla regola dell’esaurimento.