Con la sentenza n. 19112 del 6 novembre 2012 la Cassazione ha riconosciuto la legittimità dell’addebito della separazione a carico del coniuge che si rifiuta di avere rapporti sessuali – nel caso esaminato dalla Corte si trattava di rifiuto protratto dalla moglie per ben sette anni. La suddetta condotta, avvisano i giudici, è ampliamente contraria al legame intimo che si instaura successivamente al matrimonio fra i coniugi, e rappresenta il nesso di causalità con l’intollerabilità della convivenza. I giudici di legittimità hanno infatti precisato che l’intimità sessuale costituisce uno dei fini essenziali del matrimonio e il rifiuto del coniuge, basato sulla repulsione personale, deve ritenersi gravemente oltraggioso.