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Febbraio 2024 - Anno XVII - Numero 1 - Venerdì 19 Aprile 2024
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NON E’ CONFIGURABILE IL REATO DI MALTRATTATTAMENTI IN CAPO A CHI COSTRINGE I FAMILIARI A VIVERE IN PESSIME CONDIZIONI IGIENICHE

Alquanto discutibile appare la sentenza n. 40291 del 12.10.2012 pronunciata dalla Corte di Cassazione, VI sezione penale, nella quale è emersa la suddetta decisione. La fattispecie concreta riguardava un fratello sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, disposta nei suoi confronti con ordinanza del G.I.P. per il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p., in danno della sorella e del di lei convivente e confermata dal Tribunale del riesame. Tra i vari motivi posti afondamento della richiesta di annullamento va sottolineato il primo, che poi è uno dei motivi accolti dalla Corte. Infatti, con il primo motivo del ricorso, il fratello denunziava la violazione di legge e il difetto di motivazione con riguardo alla valutazione del quadro indiziario, considerato che la misura imposta appariva fondata esclusivamente sulla denuncia della sorella e del suo convivente, i quali, peraltro, avevano lamentato solo le condizioni igieniche insopportabili ma non la violenza fisica. Come sopra anticipato, i giudici di legittimità hanno ritenuto fondate tali censure: le pessime condizioni igieniche nelle quali erano costrette a vivere le persone offese sono state infatti ritenute insufficienti e poco conferenti con il reato di maltrattamenti previsto dall’art. 572 c.p. Secondo la Corte il reato di maltrattamenti si configura attraverso una condotta abituale che si estrinseca in una pluralità di atti volti a ledere l’integrità fisica e il patrimonio morale del soggetto passivo, pertanto colui che costringe i familiari conviventi a vivere in condizioni igieniche insopportabili non risponde del reato di maltrattamenti in famiglia. A parere di chi scrive, tale dictum della Corte non puo’ assolutamente ritenersi condivisibile, anzi, risulta essere decisamente contraddittorio nel suo iter logico: colui che costringe i familiari a condizioni igieniche pessime lede senza dubbio sia l’integrità fisica che il patrimonio morale delle vittime di tale condotta a causa dell’innegabile disagio psico-fisico che si viene a creare, pertanto, nelle circostanze descritte, il ragionamento seguito dalla Corte dovrebbe condurre in concreto a ravvisare gli estremi del reato in discussione anziché escluderlo!!!




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    Antonio Ruggiero - newcitizenpress.com - 31/01/2013


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