In merito si è recentemente pronunciata anche la Corte di Giustizia - sentenza del 15 gennaio 2013, causa C-416-2010 -, la quale ha chiarito che sia la direttiva 96/61/Ce sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (articolo 15), sia la predetta Convenzione, devono essere interpretate nel senso che le autorità nazionali competenti non possono in alcun modo impedire l’accesso del pubblico interessato a una decisione rilevante ai fini del rilascio dell’autorizzazione per la creazione di una nuova discarica adducendo motivi di riservatezza commerciale o industriale. La violazione di tale statuizione, qualora si verifichi, è suscettibile di sanatoria nel secondo grado del procedimento amministrativo purchè però in tale stadio il pubblico interessato possa ancora esercitare un’influenza effettiva sulla decisione finale, altrimenti la violazione in questione comporta l’annullamento dell’intero procedimento. L’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia su questa delicatissima questione è dunque senza dubbio favorevole a garantire ed assicurare ai cittadini la possibilità di poter influire sul processo decisionale relativo alla realizzazione di una nuova discarica a partire dall’avvio del procedimento di autorizzazione dell’impianto.