La riforma del Condominio Il prossimo 18 giugno entreranno in vigore nuove norme che regoleranno la vita in condominio e riguarderanno gli amministratori, le assemblee, i lavori condominiali, il riscaldamento, gli inquilini morosi e la presenza di animali domestici. L’amministratore, che non dovrà avere subito condanne, deve anche essere diplomato e avere seguito un corso di formazione, a meno che non sia uno dei proprietari degli appartamenti. Per quel che riguarda le assemblee condominiali, le deleghe non possono più essere attribuite all’amministratore. Se i condomini sono più di 20, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e dei millesimi. Per quanto riguarda i lavori di manutenzione straordinaria, dovrà essere sempre costituito un fondo speciale di un importo pari all’ammontare dei lavori. Non sarà più sufficiente un taccuino per segnare le decisioni, ma ci saranno il registro di anagrafe condominiale, quello di nomina e revoca dell’amministratore e quello di contabilità. Per quel che riguarda gli animali domestici, la nuova legge prevede che i regolamenti non possano vietare di possedere o detenere animali domestici, ma Il divieto non riguarda i regolamenti contrattuali. Le novità riguarderanno anche il riscaldamento centralizzato, dal quale chi vorrà potrà staccarsi senza attendere il via libera dell’assemblea ma a patto di non creare pregiudizi agli altri e di pagare la manutenzione straordinaria dell’impianto condominiale. Capitolo importantissimo della riforma è la questione delle maggioranze per deliberare in assemblea. Poiché è sempre più difficile avere il quorum, la riforma ne prevede un abbassamento fino al 50%+1 dei votanti e dei millesimi. Perché l’assemblea sia valida in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto e, per le delibere, le maggioranze diventano variabili: se in assemblea interviene un terzo dei millesimi, si possono deliberare interventi che riguardano lo svolgimento ordinario della vita in condominio, compresa la nomina dell’amministratore, l’approvazione del preventivo e del consuntivo; con la maggioranza qualificata di 500 millesimi si possono deliberare interventi straordinari; con i due terzi dei millesimi si possono deliberare innovazioni, come prevedeva anche la vecchia legge. Nei casi in cui si voglia mutare la destinazione di una parte comune, sarà sufficiente l’approvazione dei quattro quinti dei condomini e dei millesimi, mentre per altri casi, come per esempio la vendita della guardiola della portineria o di parti dello stabile, rimane in vigore la necessità di votazioni all’unanimità.