Solo nei primi mesi del 2015 vi sono già stati 160 episodi di pirateria stradale che hanno portato alla morte 18 innocenti. Le manifestazioni si moltiplicano nelle città italiane e riesplode la polemica sulla mancata legge che sancisce il reato di “omicidio stradale”. Il diritto che regola lo stato è formato da norme che spesso arrivano da gruppi di pressione formati da cittadini. In genere sono le battaglie per l’affermazione di diritti civili (aborto, divorzio, coppie di fatto, ecc.) che portano a spingono il Parlamento a legiferare in quel senso. Perché allora sull’omicidio stradale vi sono così tante resistente sia da parte di alcuni giuristi sia da parte di forze parlamentari? Il testo che si sta discutendo in commissione vorrebbe introdurre il reato di omicidio stradale prevedendo che “Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo o di altro mezzo meccanico in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da 8 a 12 anni”. Tra i punti da rivedere ci sono le soglie per l’alcol e quelle per le sostanze psicoattive. Mentre non è stata presa in considerazione l’eventuale revoca della patente «proprio per sveltire l’iter del provvedimento - spiega il relatore Giuseppe Cucca (Pd) - questa misura è all’esame della commissione Lavori Pubblici dove si tratta la riforma del codice della strada». Secondo alcuni giuristi la questione non è quella di prevedere un nuovo reato ma basterebbe inasprire la pena. Attualmente il nostro codice penale prevede per l’omicidio colposo, ossia per chi causa un incidente stradale mortale, una pena che varia da 2 a 7 anni, che aumenta da 3 a 10 anni di reclusione se commesso sotto gli effetti di alcool o droghe. In molti altri paesi europei non esiste “l’omicidio stradale” ma, come in Italia, l’omicidio colposo; con pene addirittura inferiori come per il Belgio, Spagna, Germania e Danimarca. Fanno eccezione il Regno Unito e l’Olanda, dove si va da 9 a 14 anni. Il reato di “omicidio stradale” , secondo le considerazioni di molti giuristi di diritto penale, avrebbe delle implicazioni tecniche e giuridiche molto complicate e rischierebbe di creare molti più problemi di quanti ne risolva. Spostare l’analisi sull’evento, senza rilevare la componente psicologica che è il fondamento di un reato, escludendo l’elemento soggettivo, rischia la tipizzazione di un nuovo reato fuori dalle categorie della colpa, del dolo e della preterintenzione; inoltre, ipotizzare di introdurre un reato per ogni nuovo problema crea un circuito perverso: più reati introduciamo in un sistema ad azione penale obbligatoria, più scattano i procedimenti penali e più il meccanismo si intasa, causando quella sostanziale impunità determinata dalle migliaia di prescrizioni le quali diventano una amnistia di fatto e, per di più, di tipo classista.